Sindrome da alienazione parentale: l’etichetta della discordia - Video

Ciò che esce dalla porta non deve rientrare dalla finestra

Il CCDU, Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, un’organizzazione di denuncia degli abusi in campo psichiatrico, ha tenuto un webinar sulla PAS - Parental Alinenation Syndrome o Sindrome da Alienazione Genitoriale. Si tratta di una diagnosi controversa che, contrariamente a quanto stabilito in numerose sentenze e ordinanze della Corte Suprema, viene sovente utilizzata, opportunamente camuffata, nei tribunali italiani per giustificare l’affidamento di bambini al multimilionario sistema dell’assistenza minorile.

La PAS è una presunta malattia mentale, non riconosciuta nemmeno dal pur fantasioso DSM (l’elenco ufficiale dei disturbi psichiatrici). I giudici supremi, nel ribadire che essa non sia utilizzabile per stabilire l’inadeguatezza genitoriale, ha chiarito come non si possa nemmeno fare ricorso a principi riconducibili alla PAS pur senza nominarla. Le numerose implicazioni di questo fatto sono state analizzate sotto il profilo politico, medico e legale dall’Onorevole Veronica Giannone, Segretario della Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza; la Dott.ssa Maria Serenella Pignotti, Pediatra e Medico Legale di Firenze; e l’Avv Enrico Del Core, Presidente del CCDU.

La vicenda della PAS ricorda, mutatis mutandis, quella del plagio, un reato che puniva chi sottoponeva una persona al proprio potere riducendola in uno stato di completa soggezione: l’atto commesso dal genitore alienante sarebbe paragonabile al plagio, mentre la sindrome sarebbe la fantomatica malattia di cui soffrirebbe il bambino.  Il reato di plagio fu abolito dalla Corte Costituzionale nel 1981 con argomentazioni che sembrerebbero potersi applicare anche alla PAS. 

La nostra Costituzione, art 25, prevede infatti il cosiddetto principio di tassatività della fattispecie, secondo il quale un fatto penale deve essere individuato dettagliatamente nei suoi estremi. La norma penale cioè, deve individuare gli estremi del reato in modo che si possa desumere con precisione ciò che è lecito e ciò che è vietato. Viceversa, nel caso del plagio (come in quello della PAS), non si conoscono infatti - né sono accertabili - i modi con i quali si può effettuare l'azione psichica del plagio né come sia raggiungibile il totale stato di soggezione che qualifica questo reato, né se per l'esistenza di questo stato sia necessaria la continuità dell'azione plagiante, quali condizioni possano porre fine al plagio ecc.

Secondo il CCDU, la mancanza di riscontri diagnostici strumentali oggettivi che caratterizza le cosiddette diagnosi psichiatriche, unite alla loro natura soggettiva e arbitraria, è tale da non poter loro conferire valore probante in un tribunale. I giudici dovrebbero attenersi ai fatti - ciò che può essere dedotto da prove oggettive e inconfutabili (registrazioni, foto, analisi di laboratorio, testimonianze ecc.) – non a fantomatiche e fantasiose pseudodiagnosi.

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