Diritti umani e Trattamenti Sanitari Obbligatori: la giustizia italiana indica la via

TSO

Mentre il Consiglio d’Europa, in spregio alle raccomandazioni dell’ONU e dell’OMS, sta prendendo in considerazione la dotta relazione di un professorone che propone di ridefinire il concetto di consenso informato escludendone l’applicazione ai cosiddetti malati mentali, la giustizia italiana ancora una volta dà ragione alle associazioni di difesa dei diritti umani in tema di TSO.

In questa direzione si colloca la Sentenza n. 157/2026 della Corte Costituzionale del 2 ottobre 2026, la quale ha stabilito un principio chiave fondamentale: il giudizio di convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga deve svolgersi con le garanzie della difesa tecnica obbligatoria.

La persona destinataria del provvedimento, pertanto, deve essere avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia e, in difetto, assistita da un difensore d'ufficio, affinché il contraddittorio e il diritto di difesa siano effettivi e non condizionati da vulnerabilità o disparità economiche.

A differenza del Consiglio d’Europa, che ignora le associazioni di tutela dei pazienti psichiatrici, la Corte ha accolto tre memorie amici curiae presentate rispettivamente dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, dall’Associazione Diritti alla Follia e da Altro Diritto dando atto, come si legge nella parte di sentenza in cui cita il CCDU, che «il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sarebbe l'unico procedimento comportante una limitazione della libertà personale che, anche nella fase giurisdizionale della convalida, non assicura l'assistenza di un difensore».

Questo orientamento si inserisce in un quadro di progressivo adeguamento costituzionale già tracciato da altri provvedimenti chiave. Già con l'ordinanza n. 24124 la Corte di Cassazione aveva rinviato alla Corte Costituzionale gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, evidenziando che l’attuale sistema normativo in materia di TSO — privo della notifica del provvedimento all'interessato e di un reale contraddittorio davanti al giudice — non è conforme agli articoli 2, 3, 13, 24, 32 e 111 della Costituzione, nonché agli articoli 6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.

Analogamente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14689, aveva ribadito che, nel nominare un amministratore di sostegno, il giudice tutelare non può ignorare il parere contrario del diretto interessato.

Queste sentenze e ordinanze vanno tutte nella direzione delle proposte di legge d’iniziativa popolare sostenute dal CCDU e da altre associazioni per la riforma dell’amministrazione di sostegno e del TSO.

Alla luce di questi traguardi di civiltà giuridica, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani ringrazia la Corte Costituzionale per questa coraggiosa sentenza ed esorta il Consiglio d’Europa ad accogliere questi segnali di riforma, rifiutando la proposta di revisione del Protocollo di Oviedo che annullerebbe i diritti umani per i cosiddetti malati mentali.

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